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Il 13 giugno scorso il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare che, a seguito della soppressione del permesso di soggiorno per turismo, consente ai discendenti di cittadini italiani che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" di iscriversi all'anagrafe della popolazione residente dei comuni, sulla base della dichiarazione di presenza resa all'Autorita' di frontiera, al momento dell' ingresso in Italia.

La legge in questione e' entrata in vigore il giugno scorso  e all'articolo 1 si prevede che "per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno, ma e' invece necessaria una dichiarazione di presenza all'Autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area di Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso". La ricevuta di questa dichiarazione, cosi' resa dagli interessati, per il Viminale "puo' costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29"

"La dichiarazione - spiegano - e' infatti l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito dal visto d'ingresso".

Per quanto riguarda le richieste pregresse di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, il Viminale ritiene che "la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza". 

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